Whistleblowing – D.lgs 24/2023

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, STALAM S.p.A. ha implementato il proprio canale interno per segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, garantendo la riservatezza dei soggetti tutelati dal Decreto.

Cosa si può segnalare
Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’U.E. che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto dei rapporti di lavoro e/o commerciali intrattenuti con STALAM S.p.A. e che consistono in:

• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Canali di segnalazione

• Canale interno messo a disposizione da STALAM S.p.A.;
• esterno (ANAC);
• divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) al solo ricorrere delle condizioni di cui all’art. 15 D. Lgs. 24/2023;
• denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
I segnalanti sono tenuti ad utilizzare il canale interno, sviluppato secondo i più elevati standard di sicurezza disponibili a garanzia della tutela dei diritti del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, salvo nei casi espressamente previsti dall’art. 6 nei quali il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’ANAC.

Le segnalazioni anonime sono consentite dal decreto, ma se ne sconsiglia l’utilizzo in quanto ostacolano sia l’interlocuzione con il segnalante sia lo svolgimento del procedimento.

 

Contenuto della segnalazione

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
– generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda, o altro legame con essa;
– la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
– se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
– se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto o i fatti oggetto della segnalazione;
– l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
– l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Modalità di gestione delle segnalazioni da parte di STALAM S.p.A.

• Verrà dato avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
• Saranno mantenute le interlocuzioni con la persona segnalante a cui verrà richiesto, se necessario, integrazioni e/o chiarimenti utili per gestire al meglio la segnalazione;
• Verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo la relativa istruttoria;
• Verrà comunicato alla persona segnalante l’esito finale entro tre mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione.

Soggetti la cui riservatezza viene tutelata
• L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
• La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
• La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
• La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte (segnalati) e delle persone menzionate nella segnalazione nonché ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo e ai colleghi di lavoro del segnalante, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

La protezione è garantita se:

• Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione oggettivo della segnalazione (art. 1 co 1 D. Lgs. 24/23);

• La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D. Lgs. 24/23, ovvero coi canali e alle condizioni ivi individuate.

 

Salvo le specifiche limitazioni di responsabilità previste dall’articolo 20 del D. Lgs. 24/23, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di riservatezza non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da STALAM S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

Inoltre, sono garantiti i diritti di accesso, rettifica e cancellazione di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, salvo le limitazioni indicate all’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

 

Leggi l’informativa qui (link alla informativa WB)

SEGNALAZIONE

 

La segnalazione avviene tramite piattaforma dedicata (clicca qui), che garantisce i necessari livelli di riservatezza e protezione del segnalante, e del contenuto della segnalazione.
Sempre tramite la piattaforma può essere richiesto colloquio con il Soggetto Gestore al fine di presentare la segnalazione personalmente.

 

La procedura predisposta da STALAM S.p.A, relativa al Whistleblowing è scaricabile qui

 

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